(CODICE CIVILE-art. 309)
                              Art. 309. 
 
              (Decorrenza degli effetti della revoca). 
 
  Gli effetti dell'adozione cessano  quando  passa  in  giudicato  la
sentenza di revoca. 
 
  Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la  morte  dell'adottante
per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e  i  suoi  discendenti
sono esclusi dalla successione dell'adottante.