(Protocollo-art. 38)
                               Art. 38 
 
  1. Il mercato comune comprende l'agricoltura  e  il  commercio  dei
prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti  del
suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di  prima
trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. 
  2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi,  le
norme  previste  per  l'instaurazione   del   mercato   comune   sono
applicabili ai prodotti agricoli. 
  3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39
a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II
del presente Trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a  decorrere
dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio, su proposta  della
Commissione, decide a maggioranza qualificata circa  i  prodotti  che
devono essere aggiunti a tale elenco. 
  4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti
agricoli  devono  essere  accompagnati  dall'instaurazione   di   una
politica agricola comune degli Stati membri.