(Protocollo-art. 39)
                               Art. 39 
 
  1. Le finalita' della politica agricola comune sono: 
    a) incrementare la produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il
progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione
agricola come pure un'impiego migliore dei fattori di produzione,  in
particolare della mano d'opera. 
    b) assicurare cosi' un  tenore  di  vita  equo  alla  popolazione
agricola,  grazie  in  particolare  al  miglioramento   del   reddito
individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, 
    c) stabilizzare i mercati, 
    d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, 
    e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 
  2. Nell'elaborazione della politica agricola comune  e  dei  metodi
speciali che questa puo' implicare, si dovra' considerare: 
    a) il carattere particolare dell'attivita'  agricola  che  deriva
dalla  struttura  sociale   dell'agricoltura   e   dalle   disparita'
strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole, 
    b)  la  necessita'  di   operare   gradatamente   gli   opportuni
adattamenti, 
    c) il fatto che, negli stati membri, l'agricoltura costituisce un
settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.