(Protocollo-art. 42)
                               Art. 42 
 
  Le disposizioni del capo relativo alle regole di  concorrenza  sono
applicabili alla produzione e  al  commercio  dei  prodotti  agricoli
soltanto nella misura determinata dal  Consiglio,  nel  quadro  delle
disposizioni e conformemente  alla  procedura  di  cui  all'art.  43,
paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli  obiettivi  enunciati  nell'art.
39. 
  Il Consiglio puo' in  particolare  autorizzare  la  concessione  di
aiuti: 
    a) per  la  protezione  delle  aziende  sfavorite  da  condizioni
strutturali o naturali, 
    b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.