(Protocollo-art. 43)
                               Art. 43 
 
  1. Per tracciare le  linee  direttrici  di  una  politica  agricola
comune, la Commissione convoca,  non  appena  entrato  in  vigore  il
Trattato,  una  conferenza  degli  Stati  membri  per  procedere   al
raffronto delle loro poliche agricole, stabilendo in  particolare  il
bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni. 
  2. La  Commissione,  avuto  riguardo  ai  lavori  della  conferenza
prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e
sociale, presenta, nel termine di due anni a  decorrere  dall'entrata
in vigore del Trattato, delle proposte in merito  all'elaborazione  e
all'attuazione  della  politica  agricola  comune,  ivi  compresa  la
sostituzione  alle  organizzazioni  nazionali  di  una  delle   forme
d'organizzazione comune previste dall'art. 40, paragrafo 2, come pure
l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo. 
  Tali  proposte  devono  tener  conto   dell'interdipendenza   delle
questioni agricole menzionate nel presente titolo. 
  Su proposta della Commissione, previa consultazione dell'Assemblea,
il Consiglio, deliberando all'unanimita' durante le due prime tappe e
a  maggioranza  qualificata  in  seguito,  stabilisce  regolamenti  o
direttive,  oppure  prende   decisioni,   senza   pregiudizio   delle
raccomandazioni che potrebbe formulare. 
  3. L'organizzazione comune prevista dall'art. 40, paragrafo 2, puo'
essere sostituita alle organizzazioni  nazionali  del  mercato,  alle
condizioni previste dal  paragrafo  precedente,  dal  Consiglio,  che
delibera a maggioranza qualificata: 
    a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che  si
oppongono  alla  decisione  e   dispongono   essi   stessi   di   una
organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi,  garanzie
equivalenti per l'occupazione ed il tenore  di  vita  dei  produttori
interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e 
delle specializzazioni necessarie, e 
    b) quando tale organizzazione assicuri  agli  scambi  all'interno
della Comunita' condizioni analoghe a quelle esistenti in un  mercato
nazionale. 
  4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie
prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti
di trasformazione corrispondenti, le materie prime di  cui  trattasi,
utilizzate  per  i  prodotti   di   trasformazione   destinati   alla
esportazione  verso  i  paesi   terzi,   possono   essere   importate
dall'esterno della Comunita'.