(Protocollo-art. 44)
                               Art. 44 
 
  1. Nel corso del periodo  transitorio,  sempreche'  la  progressiva
abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli
Stati  membri  sia  suscettibile  di  condurre  a  prezzi   tali   da
compromettere gli obiettivi  fissati  dall'art.  39,  ciascuno  Stato
membro ha facolta' di applicare per determinati prodotti, in modo non
discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che
non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti  dall'art.
45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali  le
importazioni possono essere: 
    temporaneamente sospese o ridotte, 
    ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a
un prezzo superiore al prezzo  minimo  fissato  per  il  prodotto  in
questione. 
  Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati  a  prescindere  dai
dazi doganali. 
  2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli
scambi esistenti fra gli Stati  membri  al  momento  dell'entrata  in
vigore  del  presente  Trattato,  ne'   ostacolare   un   progressivo
estendersi di questi  scambi.  I  prezzi  minimi  non  devono  essere
applicati in  modo  da  ostacolare  lo  sviluppo  di  una  preferenza
naturale tra gli Stati membri. 
  3. Non appena entrato in vigore il presente Trattato, il Consiglio,
su proposta della Commissione, definisce dei  criteri  obiettivi  per
l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per  la  fissazione  di
questi prezzi. 
  Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi
nello Stato membro che applica il  prezzo  minimo,  della  situazione
delle diverse imprese in riguardo a questi costi  medi,  e  parimenti
della  necessita'  di  promuovere  il  graduale  miglioramento  dello
sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni  necessari
all'interno del mercato comune. 
  La Commissione propone egualmente una  procedura  di  revisione  di
tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e  renderlo  piu'
celere nonche' per ravvicinare progressivamente i prezzi  all'interno
del mercato comune. 
  Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono  essere
determinati all'unanimita' dal Consiglio nel corso dei primi tre anni
successivi all'entrata in vigore del presente Trattato. 
  4. Fino a quando non abbia effetto la decisione  del  Consiglio,  i
prezzi  minimi  potranno  essere  fissati  dagli  Stati   membri,   a
condizione d'informarne preventivamente la Commissione  e  gli  altri
Stati  membri,  per  consentire  loro  di   presentare   le   proprie
osservazioni. 
  Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono
fissati  dagli  Stati  membri  in  base  ai  criteri  stabiliti  alle
condizioni di cui sopra. 
  Su  proposta  della  Commissione,  il  Consiglio,  che  delibera  a
maggioranza qualificata, puo' rettificare le decisioni  prese  quando
non siano conformi ai criteri cosi' definiti. 
  5. A decorrere dall'inizio della terza tappa e  qualora  non  fosse
stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti  i  criteri
obiettivi  precitati,  il  Consiglio,   deliberando   a   maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, puo' modificare  i  prezzi
minimi applicati a questi prodotti. 
  6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una  rilevazione
dei prezzi minimi ancora  esistenti.  Il  Consiglio,  deliberando  su
proposta della  Commissione  a  maggioranza  di  9  voti  secondo  la
ponderazione prevista dall'art. 148, paragrafo 2, primo comma,  fissa
il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.