Art. 44 1. Nel corso del periodo transitorio, sempreche' la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39, ciascuno Stato membro ha facolta' di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti dall'art. 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere: temporaneamente sospese o ridotte, ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione. Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali. 2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, ne' ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri. 3. Non appena entrato in vigore il presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi. Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi, e parimenti della necessita' di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all'interno del mercato comune. La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo piu' celere nonche' per ravvicinare progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune. Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimita' dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato. 4. Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni. Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra. Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, puo' rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri cosi' definiti. 5. A decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti. 6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'art. 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.