(Protocollo-art. 46)
                               Art. 46 
 
  Quando in uno Stato membro  un  prodotto  e'  disciplinato  da  una
organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi  regolamentazione
interna  di  effetto  equivalente  che   sia   pregiudizievole   alla
concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro,  gli
Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza  dallo
Stato   membro   ove   sussista   l'   organizzazione    ovvero    la
regolamentazione suddetta, una tassa  di  compensazione  all'entrata,
salvo  che  tale  Stato  non  applichi  una  tassa  di  compensazione
all'esportazione. 
  La  Commissione  fissa  l'ammontare  di  tali  tasse  nella  misura
necessaria  a  ristabilire   l'equilibrio:   essa   puo'   ugualmente
autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni
e modalita'.