(Convenzione - art. 237)
                            Articolo 237 
Obblighi derivati da altre convenzioni in  materia  di  protezione  e
                 preservazione dell'ambiente marino 
   1.  Le  disposizioni  della  presente  Parte  si  applicano  senza
pregiudizio degli obblighi specifici assunti dagli Stati in virtu' di
speciali Convenzioni e accordi precedenti in materia di protezione  e
preservazione dell'ambiente marino, e di accordi che  possono  essere
conclusi  per  facilitare  l'applicazione   dei   principi   generali
enunciati dalla presente Convenzione. 
   2. Obblighi specifici assunti dagli Stati in  virtu'  di  speciali
convenzioni in materia di protezione  e  preservazione  dell'ambiente
marino  dovrebbero  essere  assolti  coerentemente  con  i   principi
generali e con gli obbiettivi della presente Convenzione.