(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 1)
                             ALLEGATO 2 
 
 
                         Norme di attuazione 
                               Art. 1 
 
 
                    Registro generale dei ricorsi 
 
    1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto  il  registro  di
presentazione  dei  ricorsi,  diviso  per  colonne,  nel  quale  sono
annotate tutte le informazioni occorrenti per  accertare  esattamente
la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della  domanda
riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della  domanda  di  intervento,
degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,
l'esecuzione del pagamento del  contributo  unificato,  l'indicazione
dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati. 
    2. I ricorsi  sono  iscritti  giornalmente  secondo  l'ordine  di
presentazione. 
    3. Il registro  e'  vistato  e  firmato  in  ciascun  foglio  dal
segretario generale, con l'indicazione in fine del numero  dei  fogli
di cui il registro si compone. 
    4. Il registro e' chiuso  ogni  giorno  con  l'apposizione  della
firma del segretario generale.