(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 2)
                               Art. 2 
 
 
Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di
                            comunicazione 
 
    1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono
i seguenti registri: 
    a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato  e
firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con  l'indicazione
in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; 
    b) il registro delle istanze di prelievo; 
    c) il registro per i processi verbali di udienza; 
    d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; 
    e) il registro delle ordinanze cautelari; 
    f)  il  registro  delle  sentenze  e  degli  altri  provvedimenti
collegiali; 
    g)  il  registro  dei  ricorsi  trattati  con  il  beneficio  del
patrocinio a spese dello Stato. 
    2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e  b)
del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri  e  ne  rilascia
ricevuta, se richiesta. 
    3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  1  sono
annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti. 
    4.  La  segreteria  cura  la  formazione  dei  ruoli  secondo  le
disposizioni del presidente. 
    5.  La  segreteria  cura   la   formazione   dell'originale   dei
provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni  necessarie
e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli  che  li
compongono. 
    6. La segreteria effettua le comunicazioni alle  parti  ai  sensi
dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di
cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile. 
 
              Allegato 2 
              Nota all'articolo 2 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  45  disp.  att.
          cod.proc.civ.: 
              «Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere. 
              Il  biglietto,  col  quale  il  cancelliere  esegue  le
          comunicazioni a norma  dell'articolo  136  del  codice,  si
          compone di due parti uguali una  delle  quali  deve  essere
          consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata
          nel fascicolo d'ufficio. 
              Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio
          giudiziario,  della  sezione  alla  quale   la   causa   e'
          assegnata, dell'istruttore se e' nominato, del  numero  del
          ruolo generale sotto il quale l'affare e'  iscritto  e  del
          ruolo dell'istruttore e il nome delle parti. 
              Nella parte che viene inserita nel fascicolo  d'ufficio
          deve   essere   stesa   la   relazione   di   notificazione
          dell'ufficiale  giudiziario  o  scritta  la  ricevuta   del
          destinatario. Se  l'ufficiale  giudiziario  si  avvale  del
          servizio postale, il  cancelliere  conserva  nel  fascicolo
          d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.».