Art. 3 Registrazioni in forma automatizzata 1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile. 2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.
Nota all'articolo 3 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 1999, n. 52 («Regolamento recante norme per la tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali») e' pubblicato in Gazz. Uff. 9 marzo 1999, n. 56.