(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 4)
                               Art. 4 
 
 
                               Orario 
 
    1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite  dal
presidente del  tribunale  amministrativo  regionale,  della  sezione
staccata, del  Consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione siciliana. 
    2. Nei casi in cui il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in
camera di consiglio, il deposito deve avvenire  entro  le  ore  12.00
dell'ultimo giorno consentito. 
    3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore  le
segreterie  danno  atto  dell'ora  di  deposito  degli  atti  e   dei
provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura  degli
uffici. 
    4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di  depositare  gli
atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.