Allegato VIII Definizione di alcune specifiche tecniche Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) a) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilita' per i disabili) e la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualita', la terminologia, i simboli,il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso nonche' i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresi' le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonche' i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, puo' prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono; b) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualita', i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilita' per i disabili) la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonche' le procedure di valutazione della conformita'; 2) "norme ", le specifiche tecniche, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non e' in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientrano in una delle seguenti categorie: - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico, - norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico, - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico; 3) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole attestante dell'idoneita' all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea e' rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro; 4) "specifica tecnica comune", una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 5) "riferimento tecnico", qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.