(Allegato VIII)
                            Allegato VIII 
 
              Definizione di alcune specifiche tecniche 
 
 
Ai fini della presente direttiva si intende per: 
1) a) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di  lavori,
l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare,  nei
capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche  richieste  di
un materiale, un  prodotto  o  una  fornitura  e  che  permettono  di
caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo  che
rispondano  all'uso  a  cui   sono   destinati   dall'amministrazione
aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche
rientrano i livelli della prestazione  ambientale,  la  progettazione
che tenga conto di tutte le esigenze (ivi  compresa  l'accessibilita'
per i disabili) e la valutazione  della  conformita',  la  proprieta'
d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti
il sistema di garanzia della qualita', la terminologia, i  simboli,il
collaudo  ed  i  metodi  di  prova,  l'imballaggio,  la  marcatura  e
l'etichettatura, le istruzioni per  l'uso  nonche'  i  processi  e  i
metodi di produzione. Esse comprendono altresi' le norme  riguardanti
la progettazione e la determinazione  dei  costi,  le  condizioni  di
collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonche' i  metodi
e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione  tecnica
che l'amministrazione aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore,  puo'
prescrivere, mediante regolamentazione  generale  o  particolare,  in
relazione alle opere finite ed ai  materiali  o  alle  parti  che  la
compongono; 
b) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di forniture o
di servizi, le specifiche contenute in un documento, che  definiscono
le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i
livelli di qualita', i  livelli  della  prestazione  ambientale,  una
progettazione che tenga conto di  tutte  le  esigenze  (ivi  compresa
l'accessibilita' per i disabili) la valutazione della conformita', la
proprieta' d'uso, l'uso del prodotto,  la  sua  sicurezza  o  le  sue
dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto  per
quanto la denominazione di vendita, la terminologia,  i  simboli,  il
collaudo  e  i  metodi  di  prova,  l'imballaggio,  la  marcatura   e
l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e  i  metodi  di
produzione, nonche' le procedure di valutazione della conformita'; 
2) "norme ", le specifiche tecniche, approvata  da  un  organismo  di
normalizzazione, la  cui  osservanza  non  e'  in  linea  di  massima
obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o  continua  e  che
rientrano in una delle seguenti categorie: 
  -  norma  internazionale:  una  norma  adottata  da  un   organismo
internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico, 
  - norma europea: una norma adottata  da  un  organismo  europeo  di
normalizzazione e disponibile al pubblico, 
  - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale  di
normalizzazione e disponibile al pubblico; 
3) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica  favorevole
attestante dell'idoneita' all'impiego di un prodotto,  fondata  sulla
rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione,  in  funzione
delle caratteristiche  intrinseche  del  prodotto  e  di  determinate
condizioni  d'applicazione  e  di  impiego.  L'omologazione   tecnica
europea e' rilasciata dall'organismo designato  a  tale  scopo  dallo
Stato membro; 
4)  "specifica  tecnica  comune",  una  specifica  tecnica  stabilita
conformemente ad una procedura  riconosciuta  dagli  Stati  membri  e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 
5)  "riferimento  tecnico",  qualsiasi   prodotto   elaborato   dagli
organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme  ufficiali,
secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.