Art. 1900
           Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo

1.  A  ciascun  figlio  minore  del dipendente militare, deceduto per
incidente di volo come qualificato dall'articolo 1898 e' concesso, in
aggiunta   all'indennizzo  privilegiato  aeronautico,  un  indennizzo
integrativo dell'importo di euro 2.685,58.
2.  L'indennizzo  integrativo  compete anche ai figli maggiorenni che
risultano  permanentemente  inabili  a  proficuo  lavoro alla data di
morte del genitore.