Art. 1901
          Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico

1.   Ai   superstiti   aventi   diritto  all'indennizzo  privilegiato
aeronautico  nella  misura  corrispondente  alla  1^  categoria della
tabella  A  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura
pari  ai  nove  decimi  dell'ammontare  globale del beneficio stesso,
avuto  riguardo  alla  misura  in  vigore  al verificarsi dell'evento
lesivo.
2.  L'anticipo  e' concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra
il  personale  che  ha  subito  l'incidente, non appena il competente
organo  medico legale giudica che la morte e' connessa al servizio di
volo.  Il  predetto  anticipo  e' reintegrato in sede di liquidazione
definitiva dell'indennizzo.
 
          Nota all'art. 1901:
             -  La  tabella A annessa al decreto del Presidente della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915, e' riportata nelle
          note all'articolo 773.