(CODICE CIVILE-art. 2905)
                             Art. 2905. 
 
         (Sequestro nei confronti del debitore o del terzo). 
 
  Il creditore puo' chiedere il sequestro conservativo dei  beni  del
debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. 
 
  Il sequestro puo' essere chiesto  anche  nei  confronti  del  terzo
acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione
per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.