(CODICE CIVILE-art. 2907)
                             Art. 2907. 
 
                    (Attivita' giurisdizionale). 
 
  Alla  tutela  giurisdizionale  dei  diritti  provvede   l'autorita'
giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone,  anche
su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. 
 
  La  tutela  giurisdizionale  dei  diritti,   nell'interesse   delle
categorie professionali, e' attuata  su  domanda  delle  associazioni
legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge  e  con  le
forme da questa stabilite.