(CODICE CIVILE-art. 2908)
                             Art. 2908. 
 
                (Effetti costitutivi delle sentenze). 
 
  Nei  casi  previsti  dalla  legge,  l'autorita'  giudiziaria   puo'
costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici,  con  effetto
tra le parti, i loro eredi o aventi causa.