(CODICE CIVILE-art. 2910)
                             Art. 2910. 
 
                   (Oggetto dell'espropriazione). 
 
  Il creditore, per  conseguire  quanto  gli  e'  dovuto,  puo'  fare
espropriare i beni del debitore,  secondo  le  regole  stabilite  dal
codice di procedura civile. 
 
  Possono essere espropriati anche i beni di  un  terzo  quando  sono
vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che
e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.