(CODICE CIVILE-art. 2911)
                             Art. 2911. 
 
                 (Beni gravati da pegno o ipoteca). 
 
  Il creditore che ha pegno su beni del debitore non  puo'  pignorare
altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche
i beni gravati dal pegno. Non  puo'  parimenti,  quando  ha  ipoteca,
pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento  anche  gli
immobili gravati dall'ipoteca. 
 
  La stessa disposizione si applica se  il  creditore  ha  privilegio
speciale su determinati beni.