Art. 1910
Effetti degli emolumenti pensionabili ai fini del trattamento di fine
                              servizio

1.   La  base  contributiva  del  trattamento  di  fine  servizio  e'
determinata  ai  sensi  dell'articolo  38  del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
 
          Nota all'art. 1910:
             -  Il  testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione
          del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali
          a  favore  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1974, n. 71,
          e' il seguente:
             «Art.  38 (Base contributiva). - 1. La base contributiva
          e'  costituita  dall'80  per  cento dello stipendio, paga o
          retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi
          concernenti il trattamento economico del personale iscritto
          al Fondo, nonche' dei seguenti assegni:
              indennita'  di funzione per i dirigenti superiori e per
          i  primi  dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno
          1972, n. 748;
              assegno  perequativo  previsto  dalla legge 15 novembre
          1973,  n.  734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di
          ruolo, e per gli operai dello Stato;
              indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre
          1973,  n.  728,  per  il personale di ruolo e non di ruolo,
          compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e
          delle  telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato  per i
          servizi telefonici;
              assegno  annuo  previsto dall'art. 12 del decreto-legge
          1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre
          1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita'
          e  degli  istituti  di  istruzione  universitaria di ruolo,
          fuori ruolo ed incaricato;
              assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio 1973,
          n.  477,  per  il personale ispettivo, direttivo, docente e
          non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
          artistica;
              assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27
          ottobre  1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore
          a   colonnello  o  capitano  di  vascello,  nonche'  per  i
          sottufficiali e per i militari di truppa;
              assegno  personale attribuito, nel caso di passaggio di
          carriera  presso  la  stessa  o diversa amministrazione, ai
          dipendenti  con  stipendio, od altro assegno che concorra a
          costituire   la   base  contributiva,  superiore  a  quello
          spettante nella nuova qualifica.
             2. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva
          gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili
          ai fini del trattamento previdenziale.
             3.  Per particolari categorie di personale, per le quali
          non   e'   agevole   l'accertamento   dell'ammontare  della
          retribuzione  o  che  svolgano attivita' che comportano, in
          linea  normale,  orari  di  lavoro  ridotti, la base per la
          commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
          con  il  Ministro  per  il  tesoro e con gli altri Ministri
          interessati,  in  una somma fissa mensile ragguagliata alla
          retribuzione   complessiva   di   similari   categorie   di
          dipendenti statali».