Art. 1911 
Attribuzione dei sei aumenti  periodici  di  stipendio  ai  fini  del
                    trattamento di fine servizio 
 
1.  In  alternativa  alla  promozione   alla   vigilia   disciplinata
dall'articolo 1082, gli  ufficiali  in  servizio  permanente  possono
chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione  del  trattamento
di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in  aggiunta
a qualsiasi altro beneficio spettante. 
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di  stipendio,  di  cui  al
comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito  la
promozione  ai  sensi  degli  articoli  1076  e  1077,  nonche'  agli
ufficiali cessati dal servizio per limiti di eta'  con  il  grado  di
generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a  quelli  che  hanno
conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>. 
3. Al  personale  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare
continua  ad  applicarsi  l'articolo  6-bis,  del  decreto  legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472. 
 
          Nota all'art. 1911:
             -  Il  testo  dell'articolo  6-bis  del decreto-legge 21
          settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10
          aprile   1987,   n.   150,   di   attuazione   dell'accordo
          contrattuale  triennale relativo al personale della Polizia
          di  Stato  ed  estensione  agli  altri  Corpi  di polizia),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n.
          220  e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          primo  comma, L. 20 novembre 1987, n. 472 (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  21  novembre  1987,  n.  273),  e'  il
          seguente:
             «Art.  6-bis.  -  1. Al personale della Polizia di Stato
          appartenente    ai   ruoli   dei   commissari,   ispettori,
          sovrintendenti,   assistenti   e   agenti,   al   personale
          appartenente  ai  corrispondenti  ruoli  professionali  dei
          sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta
          attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica  ed al personale
          delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa
          dal  servizio  per  eta' o perche' divenuto permanentemente
          inabile  al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai
          fini   del   calcolo   della   base  pensionabile  e  della
          liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a
          qualsiasi  altro  beneficio  spettante, sei scatti ciascuno
          del  2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi
          compresi  la  retribuzione  individuale  di  anzianita' e i
          benefici  stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L.
          10  ottobre  1986,  n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e
          all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a
          condizione   che  abbia  compiuto  i  55  anni  di  eta'  e
          trentacinque   anni   di  servizio  utile;  la  domanda  di
          collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non
          oltre  il  30  giugno  dell'anno  nel  quale  sono maturate
          entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia
          gia'  maturato  i  55  anni  di eta' e trentacinque anni di
          servizio  utile  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  il predetto termine e' fissato per
          il 31 dicembre 1990.
             3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto
          personale   hanno   decorrenza  dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo  a quello di presentazione della domanda; per le
          domande  presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza
          dei  provvedimenti  di collocamento a riposo e' fissata per
          il 1° luglio 1991.
             3-bis.    Al    personale    dirigente    indicato   nel
          diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile
          1981,  n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della L. 10
          ottobre  1986,  n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale
          dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi
          dal  servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si
          applica  il beneficio previsto dall'articolo 13 della L. 10
          dicembre 1973, n. 804.
             4.  Dei  benefici  di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene
          conto  per  il  calcolo  dell'indennita'  di ausiliaria nei
          confronti   dei   destinatari  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224 .
             5. Al personale della Polizia di Stato, nonche' a quello
          del   Corpo   forestale   dello  Stato  in  possesso  delle
          qualifiche  di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,
          ai  soli  fini dell'acquisizione del diritto al trattamento
          di  pensione  normale,  si  applica l'articolo 52 del testo
          unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092».