Art. 1911 Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio 1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076 e 1077, nonche' agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di eta' con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>. 3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Nota all'art. 1911: - Il testo dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 20 novembre 1987, n. 472 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), e' il seguente: «Art. 6-bis. - 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990. 3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1° luglio 1991. 3-bis. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della L. 10 dicembre 1973, n. 804. 4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224 . 5. Al personale della Polizia di Stato, nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092».