(CODICE CIVILE-art. 2913)
                             Art. 2913. 
 
         (Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato). 
 
  Non hanno effetto in pregiudizio del  creditore  pignorante  e  dei
creditori che intervengono nell'esecuzione gli  atti  di  alienazione
dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di
buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.