(CODICE CIVILE-art. 2914)
                             Art. 2914. 
 
              (Alienazioni anteriori al pignoramento). 
 
  Non hanno effetto in pregiudizio del  creditore  pignorante  e  dei
creditori che  intervengono  nell'esecuzione,  sebbene  anteriori  al
pignoramento: 
    1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili  iscritti  in
pubblici registri, che  siano  state  trascritte  successivamente  al
pignoramento; 
    2) le cessioni di crediti che siano state notificate al  debitore
ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; 
    3) le alienazioni di universalita' di mobili che non abbiano data
certa; 
    4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia  stato  trasmesso
il possesso anteriormente al pignoramento,  salvo  che  risultino  da
atto avente data certa.