(CODICE CIVILE-art. 2916)
                             Art. 2916. 
 
                       (Ipoteche e privilegi). 
 
  Nella distribuzione della somma  ricavata  dall'esecuzione  non  si
tiene conto: 
    1)  delle  ipoteche,  anche  se  giudiziali,  iscritte  dopo   il
pignoramento; 
    2) dei privilegi per la cui efficacia e' necessaria l'iscrizione,
se questa ha luogo dopo il pignoramento; 
    3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.