(CODICE CIVILE-art. 2917)
                             Art. 2917. 
 
                 (Estinzione del credito pignorato). 
 
  Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per
cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto
in  pregiudizio  del  creditore  pignorante  e  dei   creditori   che
intervengono nell'esecuzione.