(CODICE CIVILE-art. 2918)
                             Art. 2918. 
 
           (Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti). 
 
  Le cessioni e le liberazioni di  pigioni  e  di  fitti  non  ancora
scaduti per un periodo eccedente i tre  anni  non  hanno  effetto  in
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione,   se   non   sono   trascritte   anteriormente    al
pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore  ai
tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori  ai  tre  anni  non
trascritte non hanno effetto, se non hanno data  certa  anteriore  al
pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un  anno  dalla
data del pignoramento.