(CODICE CIVILE-art. 2919)
                             Art. 2919. 
 
             (Effetto traslativo della vendita forzata). 
 
  La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti  che  sulla
cosa spettavano a colui che ha  subito  l'espropriazione,  salvi  gli
effetti del  possesso  di  buona  fede.  Non  sono  pero'  opponibili
all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se  i  diritti
stessi non hanno effetto in pregiudizio del  creditore  pignorante  e
dei creditori intervenuti nell'esecuzione.