(CODICE CIVILE-art. 2920)
                             Art. 2920. 
 
            (Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta). 
 
  Se oggetto della vendita e' una cosa mobile, coloro che avevano  la
proprieta' o altri diritti reali su  di  essa,  ma  non  hanno  fatto
valere le loro ragioni  sulla  somma  ricavata  dall'esecuzione,  non
possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ne'
possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta  ferma  la
responsabilita' del creditore procedente di mala fede per i  danni  e
per le spese.