(CODICE CIVILE-art. 2921)
                             Art. 2921. 
 
                             (Evizione). 
 
  L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puo'
ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la
distribuzione e' gia' avvenuta, puo' ripeterne da  ciascun  creditore
la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la
responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese. 
 
  Se l'evizione e' soltanto  parziale,  l'acquirente  ha  diritto  di
ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha  luogo
anche se l'aggiudicatario, per  evitare  l'evizione,  ha  pagato  una
somma di danaro. 
 
  In ogni caso l'acquirente non puo' ripetere il prezzo nei confronti
dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di  evizione
non era opponibile.