(CODICE CIVILE-art. 2923)
                             Art. 2923. 
 
                            (Locazioni). 
 
  Le locazioni consentite da  chi  ha  subito  l'espropriazione  sono
opponibili  all'acquirente  se  hanno   data   certa   anteriore   al
pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente  ne
abbia conseguito il possesso in buona fede. 
 
  Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non  sono  state
trascritte  anteriormente  al  pignoramento   non   sono   opponibili
all'acquirente, se non nei limiti di un  novennio  dall'inizio  della
locazione. 
 
  In ogni caso l'acquirente non e' tenuto a rispettare  la  locazione
qualora il prezzo convenuto sia  inferiore  di  un  terzo  al  giusto
prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni. 
 
  Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del  conduttore
e' anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente  non  e'
tenuto a rispettare la locazione che per la durata  corrispondente  a
quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. 
 
  Se  nel  contratto  di  locazione  e'  convenuto  che  esso   possa
risolversi in caso di alienazione, l'acquirente puo' intimare licenza
al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.