(CODICE CIVILE-art. 2924)
                             Art. 2924. 
 
           (Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti). 
 
  Le cessioni e le liberazioni di  pigioni  e  di  fitti  non  ancora
scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che  si  tratti  di
cessioni  o  di  liberazioni  eccedenti  il  triennio  e   trascritte
anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni  fatte  in
conformita' degli usi locali.