(CODICE CIVILE-art. 2925)
                             Art. 2925. 
 
            (Norme applicabili all'assegnazione forzata). 
 
  Le  norme  concernenti  la  vendita  forzata  si  applicano   anche
all'assegnazione forzata, salvo quanto  e'  disposto  negli  articoli
seguenti.