(CODICE CIVILE-art. 2926)
                             Art. 2926. 
 
              (Diritti dei terzi sulla cosa assegnata). 
 
  Se l'assegnazione ha per  oggetto  beni  mobili,  i  terzi  che  ne
avevano la proprieta' possono, entro il termine  di  sessanta  giorni
dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che  ha  ricevuto
in buona fede il  possesso,  al  solo  scopo  di  ripetere  la  somma
corrispondente al suo  credito  soddisfatto  con  l'assegnazione.  La
stessa facolta' spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri  diritti
reali, nei limiti del valore del loro diritto. 
 
  L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del  debitore,
ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.