(CODICE CIVILE-art. 2927)
                             Art. 2927. 
 
                  (Evizione della cosa assegnata). 
 
  L'assegnatario, se subisce l'evizione della  cosa,  ha  diritto  di
ripetere  quanto  ha  pagato   agli   altri   creditori,   salva   la
responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese. 
 
  L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti  del  debitore
espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.