(CODICE CIVILE-art. 2928)
                             Art. 2928. 
 
                     (Assegnazione di crediti). 
 
  Se  oggetto   dell'assegnazione   e'   un   credito,   il   diritto
dell'assegnatario verso il debitore che  ha  subito  l'espropriazione
non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.