(CODICE CIVILE-art. 2929)
                             Art. 2929. 
 
                 (Nullita' del processo esecutivo). 
 
  La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la  vendita  o
l'assegnazione   non   ha   effetto   riguardo    all'acquirente    o
all'assegnatario, salvo  il  caso  di  collusione  con  il  creditore
procedente. Gli altri creditori non sono  in  nessun  caso  tenuti  a
restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.