Art. 1921
                       Pensione straordinaria

1.  Alle  decorazioni  dell'Ordine  Militare  d'Italia  e' annessa la
pensione straordinaria stabilita dall'articolo 1922. Tale pensione e'
cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.
2. Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale e' concessa una
decorazione  dello stesso Ordine di classe piu' elevata percepisce la
sola pensione straordinaria relativa a quest'ultima.
3.  Alle Bandiere decorate di piu' croci di cavaliere competono tutte
le corrispondenti pensioni straordinarie.