Art. 1926
                Estensione degli assegni straordinari

1.  Gli  assegni  straordinari di cui all'articolo 1925 sono devoluti
nella   stessa  misura  e  alle  medesime  condizioni  a  favore  dei
congiunti,  aventi  titolo  al  trattamento  di  reversibilita',  dei
decorati  alla  memoria  o  deceduti  successivamente al conferimento
della  ricompensa,  fermo  restando il diritto a favore dei genitori,
collaterali  e  assimilati  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta,
l'assegno  annuo  e'  concesso  direttamente a quello dei congiunti a
favore del quale e' ammessa la reversibilita'.
3.  L'assegno  annuo  annesso  alle medaglie al valor militare non e'
cedibile ne' sequestrabile.
 
          Nota all'artt. 1924 e 1926:
             -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
          dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'articolo 1880.