Art. 1926 Estensione degli assegni straordinari 1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1925 sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilita', dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 2. Se si tratta di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo e' concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale e' ammessa la reversibilita'. 3. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non e' cedibile ne' sequestrabile.
Nota all'artt. 1924 e 1926: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'articolo 1880.