(CODICE CIVILE-art. 2930)
                             Art. 2930. 
 
            (Esecuzione forzata per consegna o rilascio). 
 
  Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una  cosa  determinata,
mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la  consegna  o  il
rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice  di  procedura
civile.