(CODICE CIVILE-art. 2932)
                             Art. 2932. 
 
   (Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto). 
 
  Se colui che e' obbligato a concludere  un  contratto  non  adempie
l'obbligazione, l'altra  parte,  qualora  sia  possibile  e  non  sia
escluso dal titolo,  puo'  ottenere  una  sentenza  che  produca  gli
effetti del contratto non concluso. 
 
  Se si tratta di contratti che hanno per  oggetto  il  trasferimento
della proprieta' di una cosa  determinata  o  la  costituzione  o  il
trasferimento di  un  altro  diritto,  la  domanda  non  puo'  essere
accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua  prestazione
o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione  non
sia ancora esigibile.