(CODICE CIVILE-art. 2933)
                             Art. 2933. 
 
          (Esecuzione forzata degli obblighi di non fare). 
 
  Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente  diritto  puo'
ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato
fatto in violazione dell'obbligo. 
 
  Non puo' essere ordinata  la  distruzione  della  cosa  e  l'avente
diritto puo'  conseguire  solo  il  risarcimento  dei  danni,  se  la
distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.