Art. 1927
                Reversibilita' dei benefici economici

1.  E'  ammessa, a domanda, la reversibilita' del beneficio economico
annesso  alle  medaglie  al  valor militare perdute, o delle quali e'
stata sospesa la facolta' di fregiarsi, a favore delle stesse persone
di famiglia per le quali la reversibilita' stessa e' consentita dalle
disposizioni  vigenti  in  caso di decesso del decorato, salvo quanto
previsto dall'articolo 1422.