(CODICE CIVILE-art. 2934)
                             Art. 2934. 
 
                      (Estinzione dei diritti). 
 
  Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il  titolare  non
lo esercita per il tempo determinato dalla legge. 
 
  Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili  e  gli
altri diritti indicati dalla legge.