(CODICE CIVILE-art. 2937)
                             Art. 2937. 
 
                    (Rinunzia alla prescrizione). 
 
  Non  puo'  rinunziare  alla  prescrizione  chi  non  puo'  disporre
validamente del diritto. 
 
  Si  puo'  rinunziare  alla  prescrizione  solo  quando  questa   e'
compiuta. 
 
  La rinunzia  puo'  risultare  da  un  fatto  incompatibile  con  la
volonta' di valersi della prescrizione.