(CODICE CIVILE-art. 2941)
                             Art. 2941. 
 
              (Sospensione per rapporti tra le parti). 
 
  La prescrizione rimane sospesa: 
    1) tra i coniugi; 
    2) tra chi esercita la patria potesta' o i poteri a essa inerenti
e le persone che vi sono sottoposte; 
    3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela,
finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo  quanto
e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela; 
    4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato; 
    5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario; 
    6) tra le persone i cui beni sono  sottoposti  per  legge  o  per
provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da  cui
l'amministrazione  e'  esercitata,  finche'  non  sia  stato  reso  e
approvato definitivamente il conto; 
    7) tra le persone giuridiche e  i  loro  amministratori,  finche'
sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi; 
    8) tra il debitore che ha dolosamente occultato  l'esistenza  del
debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.