(CODICE CIVILE-art. 2942)
                             Art. 2942. 
 
            (Sospensione per la condizione del titolare). 
 
  La prescrizione rimane sospesa: 
    1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita'
di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale  e  per
sei mesi successivi  alla  nomina  del  medesimo  o  alla  cessazione
dell'incapacita'; 
    2) in tempo di guerra,  contro  i  militari  in  servizio  e  gli
appartenenti alle forze armate dello Stato e  contro  coloro  che  si
trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il
tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.