Art. 1930 
    Autorita' che sovrintende alla leva e altri organi della leva 
 
1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della  competente  Direzione
generale della previdenza militare, della leva e del collocamento  al
lavoro  dei  volontari   congedati,   sovrintende   alle   operazioni
concernenti: 
a) la riattivazione  del  servizio  militare  obbligatorio  nei  casi
stabiliti dal presente codice; 
b) le residue attivita' amministrative inerenti  alla  leva  militare
sospesa. 
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera  a),
la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle  strutture  a
tale fine individuate secondo gli ordinamenti  di  Forza  armata,  in
conformita' al titolo II del presente libro. 
3. Per le attivita' di cui al  comma  1,  lettera  b),  la  Direzione
generale di cui al comma  1,  tramite  il  comando  militare  per  il
territorio o altro organo di Forza armata indicato  dall'ordinamento,
esercita le funzioni di coordinamento e  di  vigilanza  relativamente
alle attivita' svolte dai comandi militari Esercito italiano,  ovvero
dagli altri organismi individuati dallo Stato maggiore  dell'Esercito
italiano. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli  enti
della Marina militare individuati dallo Stato  maggiore  della  Forza
armata. All'estero le residue  attivita'  in  materia  di  leva  sono
demandate alle autorita' diplomatiche e consolari.