(CODICE CIVILE-art. 2943)
                             Art. 2943. 
 
                (Interruzione da parte del titolare). 
 
  La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con  il
quale  si  inizia  un  giudizio,  sia  questo  di  cognizione  ovvero
conservativo o esecutivo. 
 
  E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. 
 
  L'interruzione  si  verifica  anche  se   il   giudice   adito   e'
incompetente. 
 
  La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che  valga
a costituire in mora il debitore.