(CODICE CIVILE-art. 2945)
                             Art. 2945. 
 
                (Effetti e durata dell'interruzione). 
 
  Per  effetto  dell'interruzione  s'inizia  un  nuovo   periodo   di
prescrizione. 
 
  Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati  dai
primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione  non  corre  fino  al
momento in cui passa  in  giudicato  la  sentenza  che  definisce  il
giudizio. 
 
  Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto  interruttivo  e
il nuovo  periodo  di  prescrizione  comincia  dalla  data  dell'atto
interruttivo.